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Leggi amministrative

StatutoArt. 1  E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione: "Morrigan Club" con sede in Cefalà Diana 90030 (PA) C/da ferro s.n.c. La sede potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere create sedi secondarie, uffici di rappresentanza e delegazioni. Essa é retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2  Carattere dell'Associazione. L'Associazione non ha scopi di lucro e svolge attività di Promozione Sociale ai sensi di quanto previsto dalla Legge 383/00. I soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione inattività ordinarie e straordinarie regolarmente deliberate dagli organi assembleari, non hanno diritto a compenso alcuno, ma, soltanto, al rimborso delle spese sostenute; tali rimborsi verranno effettuati nel rispetto delle vigenti normative di riferimento e saranno disciplinati dalle norme appositamente indicate nel Regolamento che verrà redatto in funzione di quanto previsto dal presente Statuto. In riferimento all'articolo 18, comma 2,della legge 383/2000 l'associazione ha facoltà, in caso di particolare necessità, di procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio, aderire o affiliarsi ad altre Associazioni e/o Federazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari. Avrà facoltà di sottoscrive protocolli di intesa, accordi e contratti con soggetti terzi in attuazione degli scopi sociali.

Art. 3 Durata dell'Associazione. La durata dell'Associazione é illimitata.

Art. 4 Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione é costituito: a) dai beni che vengono acquistati con la quota di ammissione dei soci ordinari; b) dai beni che diverranno di proprietà a qualsiasi titolo, e sui quali non può essere vantato alcun diritto di proprietà da parte di terzi; c) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le sue entrate sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni interne; c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; d) da eventuali contributi concessi da Enti pubblici e/o privati. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto per il raggiungimento degli scopi sociali. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II
Oggetto
Art.  5  Scopo dell'Associazione è la promozione sociale attuata nel contesto della comunicazione globale tra i cittadini, senza distinzione di sesso, orientamento politico, valori personali e libertà personale. Strumento prevalente della progettualità è la realizzazione di una piattaforma multimediale utili alla promozione, alla gestione e l'interazione tra i soggetti aderenti interessati. Tutti gli ambiti di carattere culturale, artistico, sportivo e sociale troveranno ospitalità nel progetto. Ogni socio potrà esprimere e condividere le proprie opinioni nel pieno rispetto delle vigenti normative, partecipare ad eventi, incontri ed qualsivoglia momento di interazione e condivisione sociale. Prevede inoltre l'attuazione di politiche di Promozione Sociale nei confronti della cittadinanza tutta, delle famiglie, dei minori, dei diversamente abili, delle minoranze etniche e culturali e dei soggetti deboli o disagiati. Promuove attività di carattere formativo finalizzate a favorire l'ingresso dei soggetti interessati nella realtà del mondo del lavoro nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti in materia. Crea percorsi formativi di ausilio alla crescita personale nel contesto sociale di riferimento, interagendo con strutture a carattere pubblico e privato. L'Associazione si configura come Ente di carattere nazionale e potrà avere una struttura territoriale articolata da definire e regolamentare in sede di Regolamento Esecutivo appositamente redatto dal Consiglio Direttivo e ratificato dalla Giunta Nazionale in carica. I soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione inattività ordinarie e straordinarie regolarmente deliberate dagli organi assembleari, non hanno diritto a compenso alcuno, ma, soltanto, al rimborso delle spese sostenute. In riferimento all'articolo 18, comma 2, della legge 383/2000 l'associazione ha facoltà, in caso di particolare necessità, di procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente con gli scopi dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività: a) attività turistiche: 1) servizi di informazione turistica e di intermediazione, tra proprietari soggetti terzi, che valorizzino le attività ricettive proposte sul territorio. 2) organizzazione di servizi di accompagnamento alla scoperta delle realtà culturali, naturalistiche ed enogastronomiche attraverso percorsi di degustazione di prodotti tipici, escursioni, attività di trekking, cicloturismo ed altro; 3) stimolare la realizzazione e/o la gestione e/o l'organizzazione e/o a ristrutturazione del patrimonio edilizio locale e la creazione o l'implementazione di centri turistici o d'attività aventi caratteristiche analoghe; 4) potrà essere attivato all'interno della sede sociale dell'associazione un servizio di mensa e ristoro bar con somministrazione di alimenti e bevande, il tutto nel rispetto delle relative norme e disposizioni amministrative e sanitarie; 5) sviluppare l'azione di propaganda e promozione di eventi, tavole rotonde, convegni,conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituire biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci; b) attività di formazione: 1) corsi di preparazione e corsi di perfezionamento a vari livelli, ad indirizzo tecnico pratico e teorico, riservati ai soci, che desiderino approfondire aspetti, materie ed attività riconducibili alle attività sociali descritte negli scopi sociali;2) corsi di formazione specifici per l'apprendimento delle lingue straniere, sia a carattere privatistico che a livello d'utilizzo professionale e/o lavorativo;3) percorsi formativi multimediali a carattere teorico e pratico, che prevedono l'interazione con realtà produttive aziendali, professionali ed artigianali;4) percorsi formativi posti in essere nelle realtà operative e logistiche proprie delle aziende convenzionate.5) corsi formativi per cittadini stranieri, utili all'integrazione sociale degli stessi nella realtà lavorativa italiana nel rispetto della loro identità sociale e personale. c) attività associativa: 1) progettazione e realizzazione di convegni, seminari, congressi ed altre attività condivise, in tema di conoscenza della realtà territoriale della Regione Sicilia e del comprensorio dei Nebrodi in particolare;2) la realizzazione di piattaforme multimediali che consentano l'interazione con i soci e la promozione volta all'ampliamento della base associativa;2) l'esercizio in via marginale e senza scopi di lucro di attività di natura commerciale per l'autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;3) la realizzazione di "osservatori permanenti" referenti a temi d'interesse sociale, con particolare attenzione alla realtà nazionali e locali; 4) la realizzazione di centri studi documentali, con la collaborazione eventuale di testate giornalistiche tradizionali o via web, la cura di eventi giornalistici e premi o manifestazioni correlate .L'Associazione potrà inoltre svolgere, in forma marginale, qualsiasi altra attività sportiva, culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più ampia partecipazione dei soci. Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o Associazioni con gli stessi scopi sociali. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
TITOLO III
Soci
Art. 6  Requisiti dei soci: Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamenti democratici ed Enti/Associazioni/Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli enunciati nel presente statuto. Sono ammessi inoltre soggetti imprenditoriali, società di persone o capitali, enti sindacali e rappresentativi aventi natura giuridica italiana e straniera che operino nel rispetto delle vigenti normative .I soci, persone fisiche od enti collettivi, saranno classificati in quattro distinte categorie: a) soci fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e sono componenti di diritto dell'Assemblea; b) soci ordinari, persone fisiche od enti collettivi, ovvero coloro che vengono ammessi da parte del Consiglio Direttivo successivamente; c) soci aggregati, soggetti che svolgono attività imprenditoriali e che operano in settori affini, complementari, strumentali e/o di raccordo, con quelli dei soci ordinari; d) soci onorari, persone fisiche, enti, istituzioni che si sono distinti per meriti sociali od imprenditoriali. Art. 7  Ammissione soci. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati ed è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettare o respingere. Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda é accolta. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 8  Doveri dei soci. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie nonché all'incondizionata accettazione del presente statuto. Art. 9  Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali é avvenuta l'ammissione; c) per morosità, qualora non venga pagata la quota sociale nei termini previsti; d) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; e) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motiviche comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci. Art. 10  Provvedimenti disciplinari. Se un socio: a) infrange le regole del presente Statuto; b) tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità dell'Associazione; c) prende parte ad imprese o Associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle dell'Associazione; d) dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto; il Consiglio Direttivo può prendere nei suoi confronti i seguenti provvedimenti, a seconda del caso: a) ammonizione scritta; b) sospensione temporanea; c) espulsione. I provvedimenti sopra elencato errano applicati anche in caso di mancato rispetto del presente dettato statutario da parte di associati facenti parte di associazioni affiliate od emanazione diretta dell'Ente stesso. Tali modalità verranno meglio definite in occasione della stesura del Regolamento Esecutivo.
TITOLO IV
Assemblea
Art. 11  L'Assemblea dei soci é composta dai soci fondatori che hanno partecipato all'atto costitutivo e dai soci ordinari purché maggiorenni, che siano stati successivamente ammessi. Essa si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni anno entro 4 (quattro) mesi dall'inizio dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del conto preventivo per l'anno susseguente predisposti dal Consiglio Direttivo, ed ogni qualvolta il Presidente riterrà di convocarla o su richieste motivate di almeno 1/10 dei soci per deliberare sugli argomenti che lo statuto sociale attribuisce a tale organo. E' di competenza dell'Assemblea dei soci: a) eleggere la Giunta Nazionale; b) eleggere il consiglio direttivo; c) approvare, secondo le disposizioni del presente statuto, il bilancio consuntivo annuale,ovvero il rendiconto economico e finanziario annuale e il conto spese preventivo; d) effettuare la valutazione del patrimonio sociale; e) deliberare sui problemi di carattere generale e dare criteri al Presidente e al Consiglio Direttivo sugli orientamenti della vita sociale. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiestala maggioranza dei presenti; nel secondo caso il Presidente dell'Assemblea insedia il Seggio elettorale nominando, tra i presenti, un comitato di tre scrutatori ed un Presidente del Seggio. Art. 12  L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata con un preavviso di giorni 8 (otto) mediante comunicazione scritta, anche a mezzo mail, diretta a ciascun socio o mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria é valida in prima convocazione quando i soci intervenuti rappresentano la metà più uno dei voti dell'Associazione, in seconda convocazione é valida qualunque siano i voti di cui dispongono i soci anche rappresentati per delega. Essa delibera maggioranza assoluta. Art. 13  Hanno diritto ad un solo voto, ai sensi dell'art. 2532 c.c., e di intervenire in Assemblea i soci fondatori, i soci ordinari e, le associazioni associate rappresentate da un loro delegato, in regola con il pagamento delle quote sociali . Il socio che non possa partecipare all'Assemblea generale può farsi rappresentare a mezzo di apposita delega da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di due deleghe per socio. Art. 14  L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente. Art. 15  Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea. Art. 16  E' di competenza dell'Assemblea generale straordinaria deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione o sul suo scioglimento e conseguente liquidazione e, deve essere convocata entro 30 gg. dalla richiesta. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione, devono essere prese a maggioranza dei soci presenti o per delega che devono rappresentare almeno i 3/4 dei voti dell'Associazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria é valida qualunque siano i voti dell'Associazione. Essa delibera a maggioranza assoluta.
TITOLO V
Struttura nazionale
Art. 17 – L'associazione è articolata, in forma gestionale, in una struttura nazionale composta da: a) Giunta Nazionale; b) Consiglio Direttivo: Giunta Nazionale Art. 18 – La Giunta nazionale è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti,viene eletta dall'assemblea, dura in carica 7 anni, è presieduta dal Presidente incarica del Consiglio direttivo, ha potere di delibera in caso di acquisizione di beni immobili, detta le politiche di carattere generale e gli orientamenti della vita associativa. Funge da organo consultivo per il consiglio direttivo ed ha il potere di concedere riconoscimenti istituzionali Motu proprio o su segnalazione del Consiglio Direttivo. Consiglio  Direttivo Art. 19  Il Consiglio Direttivo é composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo eleggerà un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere. Possono essere eletti al Consiglio Direttivo tutti i soci, purché maggiorenni. Non possono far parte del Consiglio Direttivo: coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Art. 20  Il Consiglio Direttivo dura in carica sette (7) anni, e potrà essere rieletto. Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. E' di competenza del Consiglio Direttivo: a) deliberare sull'ammissione di nuovi soci, persone fisiche od enti collettivi; b) stabilire le quote associative di anno in anno nel rispetto delle finalità dell'Associazione; c) deliberare sui mezzi atti a conseguire gli scopi dell'Associazione; d) deliberare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali; e) provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale e predisporre bilanci preventivi e consuntivi; f) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea. Art. 22  Tutte le decisioni espresse dal Consiglio Direttivo dovranno essere prese a maggioranza dei presenti. Art. 23  Per ciascuno anno finanziario che coincide con l'anno solare, sono compilati a cura del Consigliere Tesoriere il bilancio consuntivo, ovvero un rendiconto economico e finanziario, ed il conto preventivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza dell'Assemblea. Art. 24  Il bilancio preventivo dovrà essere approvato all'unanimità del direttivo e con voto favorevole della maggioranza dei soci. Art. 25  Il Consigliere che fa parte del direttivo qualora non dovesse per cinque volte consecutive, senza giustificato motivo, partecipare ai lavori verrà dichiarato decaduto. Art. 26  Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette con un preavviso di 7 (sette) giorni, o in casi straordinari a discrezione del Presidente, mediante comunicazione scritta o verbale diretta a ciascun componente o mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. Art. 27  Agli effetti amministrativi la gestione dell'Associazione si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO VI
Presidente
Art. 28  Il Presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma; b) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; c) convoca le riunioni dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria e quelle del Consiglio Direttivo; d) sovrintende all'amministrazione dell'Associazione. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.
TITOLO VII
Tesoriere
Art. 29  Il Tesoriere: a) riscuote le somme con il sistema di esazione adottato dal Consiglio Direttivo; b) esegue i pagamenti su ordinativi interni con firma abbinata dal Presidente. Per i rapporti con gli istituti di credito é sufficiente la firma disgiunta del Tesoriere odel Presidente per tutte le operazioni con gli istituti stessi;
TITOLO VIII
Articolazione dell'attività
Art. 30 – L'Associazione, attesa la pluralità degli scopi che lo stesso si attribuisce, come enunciati all'Art.5 può, su delibera del Consiglio Direttivo, articolarsi in Sezioni. Ciascuna Sezione sarà dotata di un proprio regolamento redatto sulla base della specifica normativa emanata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; le norme specifiche che risultassero in contrasto con il presente Statuto saranno da ritenersi nulle. Ciascuna Sezione potrà eleggere un proprio Consiglio e nell'ambito di questo un responsabile che risponde dell'attività della Sezione stessa ai Consiglieri coordinatori nominati dal Consiglio Direttivo. Il numero delle Sezioni è illimitato; nuove Sezioni potranno essere costituite presentando al Consiglio Direttivo domanda sottoscritta dai soci ordinari interessati all'attività specifica. Il Consiglio Direttivo avrà l'insindacabile facoltà di decidere la conferma della costituzione della Sezione. Sono incompatibili con la carica di Consigliere e di responsabile di Sezione tutte quelle attività che il socio svolge privatamente e che abbiano attinenza con la carica suddetta, nonché con la carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
TITOLO IX
Disposizioni varie
Art. 31  La quota di ammissione o contributo associativo, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Inoltre essendo comprensiva di spese per l'acquisto di beni e di quote depositate in conto capitale, il socio ordinario che desiderasse dimettersi dalla qualità di socio non verrà in alcun modo rimborsato delle somme versate. Art. 32  L'Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni comunque derivanti agli aderenti della stessa. I soci ordinari, assumono l'obbligo, nei confronti dell'Associazione, di tenerla rilevata ed indenne da ogni domanda di risarcimento danni, provocati dagli stessi, nei confronti di terzi. Art. 33  In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra i soci ordinari ai quali é devoluto il compito di liquidare il patrimonio sociale. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO X
Regolamento interno
Art.34  Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente atto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
TITOLO XI
Disposizioni finali
Art.35  Per tutto quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Art.36  Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscritti stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione.